Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3749 (06/11/1975)


L'onere del compratore, convenuto in giudizio da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, di chiamare in causa il venditore, a norma dell'art. 1485 cod. civ., al fine di consentirgli di provvedere alla difesa, non implica che il compratore stesso non possa avvalersi, nel medesimo giudizio, dell'azione di garanzia; per evizione contro il venditore: in tal caso l'accoglimento o meno della domanda relativa a detta azione rimane subordinato all'esito del contemporaneo accertamento del diritto del terzo.

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