Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3557 (25/10/1975)


Le norme di cui agli artt 1728 e 1729 cod. civ., che prevedono l'ultrattivita del mandato nel caso di morte del mandante, non riguardano soltanto i rapporti interni fra mandante ed il mandatario (o gli eredi), ma vincolano, altresì, il terzo contraente che si è obbligato per espressa contemplatio domini attraverso il rappresentante. Pertanto, in tema di prelazione fra coeredi, regolata dall'art. 732 cod. civ., la dichiarazione di accettazione della proposta di alienazione di una delle quote ereditarie, posta in essere dal coerede attraverso un mandatario, è efficace, ai sensi del citato art. 1729 cod. civ. ed integra valido esercizio del diritto di prelazione, nei confronti del coerede proponente, ancorché sia stata notificata a quest'ultimo dopo la morte del mandante nel caso in cui il mandatario, al momento della notifica, non sia ancora venuto a conoscenza di tale evento.

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