Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3242 (10/10/1975)


Poiché possono essere costituite servitù atipiche, non rientranti negli schemi del libro terzo, capo ottavo, del codice civile, bene può essere costituita volontariamente una servitù alla cui stregua il proprietario del fondo dominante possa utilizzare, da un corpo di acqua viva che scaturisce nel fondo servente, ciò che ecceda i bisogni di quest'ultimo, servitù che non si confonde con le pur analoghe servitù attiva degli scoli (art. 1094 Cod. civ.) e servitù sugli avanzi d'acqua (art. 1097 Cod. civ.), ed alla quale non si applica la norma dettata, per la determinazione della quantità d'acqua, nella disciplina della servitù di presa o di derivazione d'acqua (art. 1083 Cod. civ.).

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