Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3123 (02/10/1975)


Il conduttore di un immobile in edificio condominiale ha la detenzione, non il possesso, dell' immobile medesimo e delle parti comuni dell' edificio; quindi, ove molestato nel godimento di una parte comune dell' edificio, da parte di uno dei condomini che sostenga di essere stato autorizzato dall' assemblea condominiale a quell' uso che darebbe luogo alla pretesa molestia, non è legittimato ad esperire l' azione di manutenzione, la quale spetta esclusivamente al locatore.

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