Cass. civile, sez. II del 1975 numero 25 (07/01/1975)


Le azioni previste dagli artt 1537, 1538 cod. civ. in tema di vendite immobiliari a corpo ovvero a misura non escludono l'esperibilità della generale azione di risoluzione contrattuale e di risarcimento per dolo o colpa del contraente inadempiente di cui all'art. 1218 cod. civ.: le prime presuppongono il solo fatto obiettivo che sia stata consegnata una quantità maggiore o minore della cosa rispetto a quella pattuita, la seconda presuppone il dolo o la colpa della parte inadempiente alla obbligazione di consegnare la cosa immobile nella quantità pattuita. Le limitazioni ed i vincoli, che in occasione di vendite di aree fabbricabili vengono imposti dai venditori agli acquirenti in ordine alle caratteristiche delle erigende costruzioni ed alle loro distanze dai terreni limitrofi, sono dirette a realizzare finalita a carattere permanente, riflettendosi sulla destinazione, utilizzazione ed edificabilità delle aree vendute, e di conseguenza, importando restrizioni delle facoltà insite nel diritto di proprietà allo scopo di assicurare vantaggi alle aree contigue, assumono carattere di realità ed hanno la sostanza di servitù.

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