Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1895 (16/05/1975)


Il patto di riscatto introduce nella vendita una condizione risolutiva potestativa, il cui avveramento è rimesso alla libera determinazione del venditore e produce l' immediato ritorno della proprietà della cosa al medesimo, senza bisogno di un' apposita manifestazione di volontà del compratore e, anzi, anche contro la sua volontà. Ciò, mentre distingue il patto di riscatto da quello di retrovendita, che non è sufficiente a far riacquistare al venditore la proprietà della cosa senza una dichiarazione di volontà del compratore, vale a porre in rilievo l' efficacia reale del riscatto convenzionale, nel senso che il patto di riscatto non è legato ai soggetti che lo hanno stipulato, ma può essere ceduto senza il consenso del compratore e - se trascritto - può essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell' art. 1504 cod. civ..

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