Cass. civile, sez. II del 1974 numero 1292 (07/05/1974)


L' art 2652, n 6, cod civ, nel disciplinare (tra l' altro) gli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità degli atti soggetti a trascrizione, fa salvi i diritti che i terzi hanno acquistato dal titolare apparente con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda suddetta, purchè questa non sia stata trascritta nel quinquennio successivo alla data di trascrizione dell' atto impugnato. La dichiarazione della nullità del primo atto di trasferimento in quanto opponibile ai terzi rende il subacquirente (avente causa nel secondo atto di trasferimento) acquirente a non domino privo della tutela prevista dall' art 2652 n 6 cod civ, ma non incide sulle situazioni giuridiche che trovano tutela indipendentemente dall' efficacia del titolo dichiarato nullo. (nella specie, la corte suprema ha ritenuto che se il subacquirente di buona fede a non domino, in base a titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e trascritto prima della trascrizione della domanda di nullità, ha posseduto animo domini per oltre dieci anni i beni oggetto del precedente trasferimento dichiarato nullo, sussistono i requisiti dell' usucapione abbreviata).

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