Cass. civile, sez. II del 1971 numero 2132 (07/07/1971)


La configurabilità del legato di debito, disposto dal testatore a favore del creditore ad estinzione, totale o parziale, di un proprio debito, è desumibile testualmente dall'art. 659 c.c., e non contrasta con la disciplina generale delle disposizioni testamentarie a titolo particolare, le quali non hanno nel vantaggio patrimoniale dell'onorato un requisito essenziale di validità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1971 numero 2132 (07/07/1971)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti