Cass. civile, sez. II del 1971 numero 1368 (12/05/1971)


Anche in tema di testamento sono applicabili le norme sull'interpretazione dei contratti, sia pure con il necessario limite della loro riferibilità anche ad un negozio unilaterale mortis causa (1324 c.c.) e quindi solo in quanto si armonizzano con la natura e la funzione delle dichiarazioni di ultima volontà. Nell'interpretazione del testamento si deve mirare, quindi, a stabilire il senso in cui le espressioni sono state intese dal testatore e il suo reale intendimento non può conseguentemente escludersi per l'uso di un'espressione impropria o apparentemente vaga, alla quale non può attribuirsi che il valore di una irrilenvante contraddizione tra intento e dichiarazione. La dichiarazione contenuta in un testamento è destinata a creare un rapporto successorio e non già a comporre un conflitto di interessi, per cui nè l'onerato nè i terzi sono autorizzati a fondare un affidamento sulla mera dichiarazione, come potrebbe fondarlo il destinatario di una dichiarazione relativa ad un negozio inter vivos.

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