Cass. civile, sez. II del 1970 numero 389 (19/02/1970)


L' art 590 cod civ non puo` trovare applicazione quando la nullita` della disposizione testamentaria dipenda dalla contrarieta` della disposizione stessa all' ordine pubblico, essendo la detta norma operante solo in quelle ipotesi in cui il testatore, con un suo valido atto di volonta`, potrebbe realizzare quel risultato pratico che intende raggiungere, e non anche quando il fine da lui perseguito non potrebbe essere direttamente raggiunto perche` vietato dalla legge come illecito. conseguentemente, l' esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria contenente un fedecommesso de residuo vietato ai sensi dello art 692 cod civ e priva di effetti.

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