Cass. civile, sez. II del 1968 numero 1405 (07/05/1968)


La revoca del testamento, però, quale esercizio dell'irrinunciabile ius poenitendi del testatore può essere manifestata anche in modo tacito.La revoca in forma tacita non è ammessa in via generale ma soltanto attraverso il compimento di determinati atti o fatti tassativi, che implicano necessariamente ed in modo inequivoco (facta concludentia) la volontà del testatore di revocare sue disposizioni testamentarie precedenti.L'art. 681 cod. civ., prevedendo la possibilità di revocare la revoca espressa di disposizione testamentaria con la forma prevista dall'art. 680 cod.civ., per la revoca espressa, non ha precluso al testatore la possibilità di revocare una sua precedente disposizione revocatoria in modo tacito, redigendo, cioè, un nuovo testamento.

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