Cass. civile, sez. II del 1967 numero 956 (10/05/1967)


Una volta estinto per prescrizione il diritto alla reintegra della quota di riserva, tale diritto non può farsi valere in alcun modo, onde è preclusa, per tale causa estintiva, sia l'azione di riduzione delle donazioni prevista dall'art. 555 c.c.; sia l'azione di collazione per reclamare l'obbligo da parte degli altri coeredi discendenti del conferimento di quella parte delle donazioni che eccede la quota disponibile, ai sensi dell'art.737, comma 2 c.c.; perchè in entrambi i casi il legittimatario non ad altro tende che a fare accertare e attuare il proprio diritto alla quota di riserva.

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