Cass. civile, sez. II del 1962 numero 287 (10/02/1962)


Gli atti diversi dalla divisione, soggetti alla rescissione per lesione oltre il quarto, a norma dell'art. 764 cod.civ. rientrano nella nozione di negozio divisorio in senso ampio, il quale ricorre quando l'atto a titolo oneroso, intervenuto tra coeredi, faccia conseguire a ciascuno di essi un complesso di beni determinati che surroghi la quota ed abbia per effetto di far cessare tra i coeredi medesimi la comunione dei beni ereditari. Perchè si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, ma basta che ciò avvenga nei confronti dei coeredi partecipanti all'atto: in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitato ai soli partecipanti all'atto ed ancorchè i coeredi che rimangono in comunione dovranno poi mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento definitivo e totale della comunione stessa. La cessione di quota ereditaria al coerede, con corrispettivo in tutto o in parte costituito da beni anche diversi da quelli facenti parte della massa ereditaria o in denaro, rientrano tra gli atti diversi dalla divisione che hanno per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, previsti dall'art. 64 I°comma cod.civ., è soggetta all'azione di rescissione oltre il quarto. La vendita di quota al coerede ha carattere aleatorio, e non è, quindi, soggetta all'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, a norma dell'art. 765 cod.civ., quando oggetto del negozio sia astrattamente considerato nel suo complesso indistinto di attività e passività ed in quanto si prescinda dalla determinazione specifica dei beni che lo compongono, posto che chi vende un'eredità o una quota di essa, senza specificazione di oggetti, non essendo tenuto a garantire che la propria qualità di erede non può essere poi ammesso ad affacciare pretese per lesione di prezzo di cose neppure specificate. Viceversa è da escludere che ricorra l'alea quandi risulti che la vendita, malgrado il generale riferimento alla quota, abbia avuto per oggetto una porzione ereditaria già esattamente individuata così in ordine alla certezza che alla misura spettante al coerede venditore e relativa a cespiti ereditari ben determinati, conosciuti dagli acquirenti. Ai fini della suddetta distinzione è irrilevante che nell'atto di vendita sia stato o meno indicato il passivo ereditario e che il venditore abbia o meno assunto espressamente la garanzia per evizione.

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