Cass. civile, sez. II del 1962 numero 210 (02/02/1962)


Per uso civico s'intende sia il diritto dell'intera collettività di trarre alcune utilità primarie dalle terre su cui l'uso grava, sia l'esercizio di tale diritto, che non può avvenire se non per mezzo del singolo utente il quale , in quanto membro della collettività, è titolare egli stesso, come singulus et cives, dell'uso nei confronti del proprietario della terra su cui grava l'uso e nei confronti degli altri utenti; nessun diritto spetta direttamente al comune, il quale entra in considerazione solo come rappresentante organizzato della collettività titolare dell'uso, e pertanto non sorge alcun rapporto obbligatorio tra comune ed assegnatario qualora l'ente pubblico provveda ad una rotazione del godimento delle terre tra i vari coutenti, al fine di rendere possibile l'esercizio dell'uso da parte di tutta la collettività titolare. Nella conciliazione in sede di liquidazione di usi civici il comune rappresenta semplicemente la collettività titolare ed i singoli membri di essa, sicchè la conciliazione stessa avviene tra il proprietario delle terre gravate e la collettività. La conciliazione in sede di liquidazione di usi civici importa l'attribuzione di determinate porzioni delle terre gravate definitivamente alla collettività per l'esercizio dell'uso, mentre le altre porzioni restano immediatamente al proprietario, completamente libere da ogni uso e peso; la conciliazione, una volta che sia stata sottoposta alle approvazioni amministrative ex lege richieste, è pienamente efficace ed esecutiva.

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