Cass. civile, sez. II del 1948 numero 1739 (12/10/1948)


Le terre del demanio comunale, soggette ad usi civici, sono inalienabili ed imprescrittibili. Il privato che agisce con azione in rivendicazione contro un occupatore abusivo di terra demaniale, deducendo che la terra è allodiale, per averla egli acquistata dal comune debitamente autorizzato all'alienazione nelle forme della legge sul riordinamento degli usi civici, deve provare che la terra da lui acquistata si identifica con quella convenuta dal convenuto. In difetto di tale dimostrazione la domanda di rivendicazione deve essere respinta per difetto di una delle condizioni dell'azione di rivendicazione e cioè della prova della proprietà a favore dell'istante. Il convenuto con l'azione in rivendicazione, anche se occupatore abusivo di terra di uso civico, gode dei c.d.commoda possessionis in quanto può respingere la domanda dell'attore sulla base del possideo quia possideo, se l'attore non fornisca la prova della proprietà. Secondo il sistema italiano tavolare, la mappa catastale era ritenuta non come parte integrante e pienprovante del libro fondiario, ma soltanto come ammenicolo ausiliario, il quale, per disposizione di legge, era destinato unicamente ad indicare la disposizione degli stabili.

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