Cass. civile, sez. I del 2014 numero 5931 (13/03/2014)




La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, sia perché la cessione di quest'ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l'art. 2567 c.c., in tema di denominazione sociale, non richiama l'art. 2565 c.c., dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. (In applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza di merito che ha dichiarato l'illiceità dell'utilizzo del nome "Franco Tosi" da parte di alcune società acquirenti dell'azienda di una società di capitali avente tale denominazione).

Ai sensi dell'art. 15 del R.D. n. 929/1942, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 480/1992, e dell'art. 2567 c.c. il marchio può essere trasferito solo in occasione del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa e, in tal caso, non sono implicitamente trasferiti anche la ditta o la denominazione (salva l'ipotesi, prevista dall'art. 2573, comma II, c.c., della denominazione di fantasia o della ditta figurata), non essendovi alcuna disposizione di legge che lo preveda.

La denominazione sociale è tutelata anche nell'ipotesi di un eventuale mutamento dell'oggetto sociale, in quanto essa ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e quindi prescinde dall'attività in concreto svolta e dall'oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività e, quindi, senza che ciò renda necessaria una modifica della sua denominazione o consenta ad altri l'uso della stessa.

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