Cass. civile, sez. I del 2014 numero 19020 (10/09/2014)



In tema di revocatoria fallimentare (diversamente dalla revocatoria ordinaria: cfr. per la distinzione, ex multis, cass. n. 17365/11) di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l’accertamento dei relativi presupposti -soggettivi ed oggettivi- va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto la sproporzione tra le prestazioni e la consapevolezza dell’insolvenza vanno ricollegate al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, e d’altra parte il promissario acquirente ha la facoltà, qualora nel momento fissato per la stipulazione del definitivo sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, di non addivenire alla stipulazione, avvalendosi della tutela apprestata dall’art. 1461 c.c..

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