Cass. civile, sez. I del 2014 numero 17811 (08/08/2014)




La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare ai fini del collegamento con la strada pubblica. La domanda giudiziale non formulata in tal senso attiene, peraltro, non al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum - non essendovi, nella specie, litisconsorzi pretermessi poiché l'azione in concreto esercitata non li riguarda. Ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica" della sua attuazione, onde la domanda rivolta verso alcuni soltanto dei proprietari interessati va rigettata perché diretta a far valere un diritto inesistente.

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