Cass. civile, sez. I del 2012 numero 9845 (15/06/2012)




L’art. 177, comma I, lett. a), c.c., nel prevedere che costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere di bene, inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa. Infatti la comunione legale fra i coniugi, come regolata dell’art. 177 c.c. e segg., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall’art. 1100 c.c., e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto. Con la conseguenza che i crediti, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto beni ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell’art. 177 c.c., poste dall’art. 179 c.c.. In particolare restano esclusi dalla comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma I, lett. a), c.c., solo i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, come quelli derivanti da un contratto preliminare di compravendita, dalla partecipazione ad una cooperativa edilizia a contributo erariale o da un deposito bancario, e vi sono invece ricompresi, oltre ai titoli obbligazionari, i titoli di partecipazione azionaria e le quote di fondi d’investimento, che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.

In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione "pro quota" in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2012 numero 9845 (15/06/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti