Cass. civile, sez. I del 2012 numero 4792 (26/03/2012)



La frode alla legge, di cui all’art. 1344 c.c. consiste nel realizzare in maniera indiretta un risultato che la legge vieta. Il risultato di garantire crediti pregressi con la costituzione di un’ ipoteca non è vietato dalla legge, ancorché - ove ne ricorrano i presupposti - sia sanzionabile con la revocatoria.

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