Cass. civile, sez. I del 2011 numero 24306 (18/11/2011)




L’art. 2943 c.c. riconosce effetti interruttivi della prescrizione agli atti processuali ivi indicati che, quindi, sono portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiederne l’ulteriore notificazione personalmente al debitore medesimo. La norma si riferisce ad atti processuali tipici quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio che, di solito, è contenuta nella comparsa di risposta o nella fase istruttoria quando c’è contraddittorio, ma tra questi non è possibile annoverare la comparsa conclusionale.

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