Cass. civile, sez. I del 2011 numero 18983 (16/09/2011)




La fusione per incorporazione di una società per azioni in un’altra determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso nel giudizio, a seguito di riassunzione o di costituzione volontaria, della società incorporante. La conseguenza è che l’eventuale riassunzione del processo deve contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere quindi a questa notificata. Invece, la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando.

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