Cass. civile, sez. I del 2010 numero 7257 (26/03/2010)




Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti - accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito-, avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da garantire sia il pegno da offire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso, oltre che nella venuta ad esistenza della cosa, nella consegna di questa al creditore, ovvero ad un terzo designato dalle parti, come espressamente prevede l'art. 2786, II comma, c.c..

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