Cass. civile, sez. I del 2007 numero 2211 (01/02/2007)


L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio d'inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà per fare acquisire all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti intra vires hereditatis. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il concepimento di uno degli atti ex art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e pertanto l'incapace rimane nella posizione di chiamato fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o rinunziare entro il termine della prescrizione.L'ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2942, n. 1, c.c., si verifica non solo quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentanti legali, ma anche quando tale rappresentante legale si trovi in conflitto d'interessi con il rappresentato,imponendosi un' interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l'interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato.

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