Cass. civile, sez. I del 2006 numero 2597 (07/02/2006)


Costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c. tutti quei redditi individuali prodotti da ciascuno dei coniugi, sia derivanti da capitale, sia provenienti dalla propria attività che residuino al tempo dello scioglimento della comunione, fino a tale momento rimanendo di pertinenza esclusiva del relativo titolare.

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