Cass. civile, sez. I del 2005 numero 13380 (22/06/2005)


Benché, per il principio di intangibilità della quota di riserva, i diritti del legittimario vadano soddisfatti con beni (o denaro) provenienti dall'asse ereditario, pur senza l'osservanza di un criterio qualitativo, e ex art. 735 c.c. sia nulla (se si risolve in una preterizione del legittimario), nonché riducibile (se ne leda la quota di riserva) la clausola con cui il testatore dispone che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi con una somma di denaro estranea al relictum, il de cuius che procede direttamente alla divisione dei beni ereditari può ricorrere allo strumento del conguaglio in denaro, per correggere le disuguaglianze in natura delle quote. L'esercizio dell'azione di riduzione volto al conseguimento della quota in natura, postula, come condizione, la cui mancanza è rilevabile ex officio,– il previo o contestuale assolvimento da parte del legittimario dell'onere della rinunzia all'eventuale conguaglio divisorio, avendo quest'ultimo natura di legato divisionis causa.

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