Cass. civile, sez. I del 2005 numero 10692 (20/05/2005)


La produzione della denuncia di successione, richiesta dall'art. 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, si pone come condizione di esigibilità del credito ereditario, salvo che la pretesa creditoria sia fatta valere in giudizio (o dinanzi agli arbitri). Ne consegue che, fin quando l'erede non abbia provveduto alla denuncia successoria, non può darsi mora debendi, perché in ritardo nell'adempimento (nella specie, da parte della P.A. appaltante) non dipende dalla volontà del debitore, bensì direttamente dal divieto di pagamento posto dalla legge. -da tanto deriva, in fattispecie di appalto di opere pubbliche, che gli interessi sul corrispettivo dell'appalto, il cui diritto alla corresponsione sia già maturato in favore dell'appaltatore, cessano di decorrere dal momento della morte dell'appaltatore medesimo, e riprendono il loro corso solo dopo che l'erede abbia provveduto alla presentazione della denuncia di successione o abbia fatto valere in giudizio il proprio credito (non essendo, appunto, la produzione della denuncia di successione necessaria in sede giudiziaria, né comportando l'omessa denuncia del credito ereditario che sia oggetto di accertamento giudiziale l'inammissibilità o l'improcedibilità della relativa domanda).

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