Cass. civile, sez. I del 2004 numero 5720 (23/03/2004)


Non è nullo il contratto di fideiussione cosiddetto omnibus in cui sia sancita la sopravvivenza dell' obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità dell' obbligazione principale e che preveda la riviviscenza dell' obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca di pagamenti, da parte del debitore garantito.

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