Cass. civile, sez. I del 2004 numero 4520 (03/03/2004)


È legittimo, il cosiddetto pegno rotativo, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia con la conseguenza che la sostituzione posta non determina effetti novativi sul rapporto iniziale, a condizione che risulti da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito. Ciò che è decisivo, pertanto, perché possa realizzarsi una simile situazione e che possa riconoscersi l'unitarietà della fattispecie è, anzitutto, l'esistenza di una convenzione che preveda un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno, ferme poi restando le ulteriori suindicate condizioni.

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