Cass. civile, sez. I del 2003 numero 8991 (05/06/2003)


In relazione al collegamento diretto e immediato tra fondo patrimoniale e bisogni familiari, al cui soddisfacimento devono essere impiegati i frutti dei beni, il limitato vincolo di inespropriabilità si configura quale strumento volto a impedire la distrazione dei beni del fondo dalla loro destinazione e, quindi, a garantire e rafforzare la funzione stessa dell'istituto. Tale inquadramento comporta che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.

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