Cass. civile, sez. I del 2003 numero 8188 (23/05/2003)


In considerazione del principio di correttezza nell' adempimento delle obbligazioni, la riduzione della penale per essere manifestamente eccessiva o per essere la prestazione stata eseguita in parte, può essere esercitata d' ufficio, anche in assenza di una domanda di parte in tal senso

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