Cass. civile, sez. I del 2003 numero 3800 (14/03/2003)


L'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 cod. civ. - dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione, - avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 citato), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da "mora debendi".

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