Cass. civile, sez. I del 2001 numero 793 (19/01/2001)


Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore (che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto), non generano, infine, alcuna responsabilità risarcitoria per evizione nell'ipotesi in cui ad essi segua un procedimento di espropriazione anche parziale del bene.

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