Cass. civile, sez. I del 2000 numero 7045 (29/05/2000)


Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, pur essendo di ordine generale e di rango costituzionale, valido in relazione ad ogni tipo di giudizio, non può trovare diretta ed immediata applicazione nell'arbitrato irrituale, atteso che la relativa determinazione è frutto di mera attività negoziale e che l'impugnazione del provvedimento adottato dall'arbitratore può effettuarsi solo attraverso la deduzione di vizi del negozio e della responsabilità dell'arbitro-mandatario; ne consegue che l'assenza di "terzietà" dell'arbitro irrituale designato con mandato collettivo deve necessariamente essere proposta e dedotta attraverso l'azione di cui all'art. 1726 cod.civ. ossia prospettando una giusta causa di revoca, nonchè la conseguente nullità della determinazione che sia stata nondimeno adottata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2000 numero 7045 (29/05/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti