Cass. civile, sez. I del 1999 numero 8634 (13/08/1999)


Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la "par condicio creditorum", a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo (nella specie si controverteva della revocabilità ex art. 67 legge fallimentare di pagamenti effettuati con somme provenienti da un finanziamento destinato dalla legge regionale siciliana n. 24/1986 a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole).

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