Cass. civile, sez. I del 1999 numero 4311 (29/04/1999)


In sede di delibazione di sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno di "bona matrimoni" (nella specie, indissolubilità del vincolo) il giudice, pur non potendo procedere al riesame del merito ed al controllo in ordine all' effettiva esistenza della riserva mentale, deve tuttavia accertare la conoscenza o la conoscibilità della suddetta riserva da parte dell' altro coniuge, accertamento estraneo al processo canonico per irrilevanza rispetto a quel diritto e necessario per stabilire la contrarietà o meno della delibanda pronuncia all' ordine pubblico italiano in relazione ai principi di affidamento e buona fede; tale accertamento, benché ancorato ai fatti risultanti in sede ecclesiastica, deve essere condotto con autonomia di giudizio ed adeguatamente motivato, essendo, in mancanza, censurabile in sede di legittimità la relativa statuizione per difetto di motivazione.

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