Cass. civile, sez. I del 1999 numero 2772 (24/03/1999)


Tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, primo comma, L. n. 742/69 (norma di stretta interpretazione, contenente una elencazione del tutto tassativa) non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex D.L. 26/79, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Né a diversa soluzione può condurre la prospettazione di una intrinseca "urgenza" delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 c.c., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio. L'azione di responsabilità promossa dai commissari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di un'impresa in amministrazione straordinaria (ex D.L. n. 26/79) introduce una controversia ordinaria, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, L. n. 742/69 (a mente del quale sono escluse dalla sospensione nel periodo feriale le controversie individuali di lavoro), riferendosi tale norma alla natura della causa, e non già al rito da cui essa è disciplinata. Pur non potendosi, in via di ipotesi, escludere che il rapporto organo sociale - società sia idoneo, in concreto, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 409, n. 3, c.p.c., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quelle in tema di controversie individuali di lavoro (ovvero a quelle parificatele ex lege), con conseguente inapplicabilità, a tali azioni, della sospensione dei termini nel periodo feriale. L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, sesto comma, D.L. n. 26/79 e 206 l. fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146, secondo e terzo comma, l. fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale), quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione de qua consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

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