Cass. civile, sez. I del 1999 numero 13399 (01/12/1999)


L' onere dell' appaltatore di opere pubbliche di iscrivere tempestivamente, sotto pena di decadenza, nel registro di contabilità, la riserva intesa a ottenere il riconoscimento di maggiori costi da lui sopportati nel corso dell' esecuzione dell' opera (art. 54 R.D. 25 maggio 1895 n. 350), non è posta dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A. che, nell' esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica, e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l' opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico.

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