Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10859 (01/10/1999)


La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall' articolo 167 cod. civ., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell' articolo 162 cod. civ. che, per l' opponibilità ai terzi del vincolo, impone l' annotazione a margine dell' atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell' articolo 2647 cod. civ. resta degradata a semplice pubblicità - notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10859 (01/10/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti