Cass. civile, sez. I del 1998 numero 6825 (13/07/1998)


In materia di transazione stragiudiziale, nei casi in cui l' atto scritto è richiesto " ad probationem tantum", l' accettazione di essa può essere operata, dalla parte che non abbia sottoscritto il relativo contratto, anche per "facta concludentia", purché essa manifesti - anche implicitamente - il consenso attuando integralmente i relativi patti.

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