Cass. civile, sez. I del 1998 numero 6309 (26/06/1998)


La determinazione della indennità di occupazione legittima, in quanto frutto di un subprocedimento amministrativo non più autonomo, ma funzionalmente collegato rispetto a quello espropriativo, va effettuata, in ogni caso (e, dunque, anche in ipotesi di rideterminazione dell'indennità di esproprio conseguente ad uno ius superveniens) secondo il criterio degli interessi legali rapportati non al valore venale del bene, ma alla somma comunque determinata a titolo di indennità di esproprio.Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 369 del 1996 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 6, l. 359 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della l. n. 549 del 1995, nella parte in cui prevede l'applicazione al risarcimento del danno da occupazione appropriativa dei criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità) trova applicazione, in tutti "i giudizi in corso" (ivi compresi quelli ancora pendenti in sede di legittimità) "non definiti con sentenza passata in giudicato" l'art. 3, comma 65 della l. n. 662 del 1996, introduttiva, in seno al ricordato art. 5 bis, del comma 7 bis, in forza del quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute in epoca anteriore al 30 dicembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, esclusa la riduzione del 40% , e con ulteriore aumento, nella misura del 10%, dell'importo del risarcimento dovuto.

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