Cass. civile, sez. I del 1998 numero 2251 (28/02/1998)


L'inadempimento contrattuale di una società non può, di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. (la quale, contempla, oltre alle azioni di responsabilità attribuite alla società ed ai creditori sociali disciplinate nei precedenti art. 2393 e 2394, le quali hanno a loro presupposto un danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso quello del terzo o del socio, un'azione individuale spettante al socio ed al terzo, nel caso in cui abbiano risentito un danno diretto al proprio patrimonio, per il comportamento doloso o colposo degli amministratori), atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi.Nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli art. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e, surrogatoriamente, dei creditori sociali, confluiscono nell'unica azione di cui all'art. 146 l. fall., di cui è titolare il curatore, con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l'azione già di loro spettanza, essendo quest'ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall'azione di massa, e non potendo - quindi - finchè dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorchè il curatore rimanga inerte.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1998 numero 2251 (28/02/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti