Cass. civile, sez. I del 1998 numero 153 (10/01/1998)


Nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell'organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinché egli sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale.La previsione di cui all'art. 2287, terzo comma, c.c., secondo la quale nelle società di persone composte da due soli soci l'esclusione di uno di essi può essere disposta solo dal tribunale a conclusione di un ordinario giudizio di cognizione, è previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che resta applicabile la regola generale di cui al comma primo del citato art. 2287 in tutti i casi in cui i soci siano più di due, anche se all'interno della compagine sociale siano configurabili due gruppi di interessi omogenei e fra loro contrapposti. (Il suesposto principio è stato affermato in relazione ad una società di persone con quattro soci legati da rapporto di coniugio, di modo che ciascuna coppia era titolare del 50% delle quote societarie; sussistendo in ogni caso la pluripersonalità, la S.C. ha escluso che nella fattispecie l'esclusione del socio dovesse essere richiesta giudizialmente).

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