Cass. civile, sez. I del 1998 numero 11436 (12/11/1998)


Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2287, comma secondo, cod. civ., per proporre opposizione avanti al tribunale avverso la delibera di esclusione del socio, non è applicabile nel giudizio arbitrale, senza che in senso contrario possa invocarsi l'ultimo comma dell'art. 2652 cod. civ. - il quale dispone che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri - trattandosi di disposizione dettata in materia di trascrizione delle domande di atti soggetti a trascrizione e, quindi, irrilevante al fine di stabilire la applicabilità o meno al giudizio arbitrale del termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 2287 cod. civ..

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