Cass. civile, sez. I del 1998 numero 11433 (12/11/1998)


Il contratto di cessione in proprietà di alloggio popolare con pagamento rateale del prezzo, stipulato dal privato con l'I.A.C.P. a norma del D.P.R. n. 2 del 1959 (modificato dalla legge n. 231 del 1962), va inquadrato nel paradigma dell'art. 1523 cod. civ., ossia della vendita con riserva di proprietà, con esclusione dell'applicabilità delle altre disposizioni normative concernenti gli alloggi di tipo popolare ed economico. Ne consegue che l'acquirente non può essere considerato mero "assegnatario" e l'eventuale contratto di locazione da lui stipulato con altri, in relazione al medesimo immobile, non configura una "sublocazione"; sicché, si rivela del tutto abnorme, in quanto emesso in assoluta carenza di potere, l'eventuale decreto con il quale il sindaco (invocando le disposizioni di cui ai D.P.R. n. 1035 del 1972 e 616 del 1977) "revochi" l'assegnazione dell'alloggio perché "sublocato" a terzi.

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