Cass. civile, sez. I del 1997 numero 6618 (18/07/1997)


L' interpretazione di una convenzione negoziale bilaterale in termini di contratto preliminare di società, non munito di reale autonomia funzionale e concreta eseguibilità se non all' esito della nascita del futuro rapporto societario, consente di qualificare la successiva convenzione in termini di "novazione" negoziale rispetto agli accordi originari, con conseguente legittimazione esclusiva del nuovo soggetto giuridico, diverso dalle persone dei singoli partecipi, e caducazione effettuale del precedente negozio; detta interpretazione non sarà, al contrario, legittima nella ipotesi di attribuzione, all' accordo preliminare, di una propria, autonoma funzione, rispetto alla quale assumano posizione preminente le persone fisiche-parti contrattuali ed il loro rispettivo, reciproco interesse (avendo esse preferito adempiere alle reciproche obbligazioni in via personale e diretta, nonostante la costituzione della società), e carattere meramente strumentale la successiva nascita della prevista struttura associativa. Il relativo accertamento compiuto dal giudice di merito, se correttamente motivato ed esente da vizi logici o giuridici, deve ritenersi inevitabilmente sottratto al sindacato di legittimità della S.C.

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