Cass. civile, sez. I del 1997 numero 5988 (03/07/1997)


Per quanto, nelle ipotesi di "cessioni volontarie" del credito, il meccanismo della "compensazione" (naturalmente nella misura di un controcredito di "corrispondente" e non superiore importo vantato, dal "debitore ceduto", nei confronti del creditore fatto oggetto di "cessione"), si renda, entro dati limiti, opponibile dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell' art. 1248 cod. civ., nel quadro di disciplina della "cessione volontaria", è da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi di "cessio legis" di un credito, rappresentata dalla sua confisca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, deve poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni confiscati, possano essere, "in via riconvenzionale" fatti valere eventuali maggiori crediti del terzo verso il destinatario della misura antimafia". Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se ne ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell' unico rapporto relativo al diritto di credito confiscato.

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