Cass. civile, sez. I del 1997 numero 10937 (07/11/1997)


L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, ex art. 146 l. fall., compendia in sè le azioni ex art. 2393 e 2394 c.c., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c., nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Ne consegue che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, comma 2, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.

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