Cass. civile, sez. I del 1997 numero 10027 (14/10/1997)


Quando una società di persone sia stata sciolta, anche senza una dichiarazione formale, continuano a rappresentarla coloro che erano a ciò designati anteriormente allo scioglimento, come previsto, in via generale, dall'art. 2274 cod. civ.. Per quanto attiene, più in particolare, alle società in nome collettivo, gli amministratori che abbiano avuto conferita la rappresentanza della società, conservano tale rappresentanza, fino all'eventuale nomina dei liquidatori, poiché la società - sia essa di persone o di capitali - non rappresenta, dopo il suo scioglimento, nella fase di liquidazione, un ente diverso da quello originario. In tema di accertamento delle imposte dirette, l'utilizzazione ex art. 39, secondo comma, del D..R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte dell'amministrazione finanziaria, del metodo induttivo e delle presunzioni appare giustificata ogni qual volta si sia in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, le quali comportino una notevole alterazione delle risultanze in essa esposte.

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