Cass. civile, sez. I del 1996 numero 978 (07/02/1996)


il diritto all' identità personale, pur essendo un diritto soggettivo perfetto, fondato sull' art. 2 Cost., può essere limitato in conseguenza dell' esercizio di altri diritti fondamentali, anch' essi costituzionalmente garantiti. In particolare, il diritto di cronaca, tutelato dall' art. 21 Cost., può liberamente esplicarsi e prevalere su quello all' identità personale, ove ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) l' utilità sociale della notizia; b) la verità dei fatti divulgati; c) la forma civile dell' esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (Riaffermando tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale, ritenuto l' interesse sociale di uno sceneggiato televisivo sul "caso Rececconi" - noto calciatore della Lazio, ucciso nel 1977 da un gioielliere durante un falso tentativo di rapina ideato per scherzo dalla vittima - ha respinto la domanda di distruzione del filmato, proposta dal gioielliere e dalla moglie di questi deducendo che esso ledeva il loro diritto all' identità personale).

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